L'idea, il rilievo, il progetto, gli esecutivi....
La Ortiz Victor Srl progetta i tuoi impianti di refrigerazione, celle, impianti di condizionamento ad Hoc.
Offriamo un servizio tecnico eccellente per tutte le vostre esigenze.
La nostra azienda fornisce un servizio di manutenzione e assistenza tecnica all'avanguardia.
Nella nostra azienda presentiamo forni brevettati, adattabili a qualsiasi tipo di cottura e per questo ambiti dagli amanti del "veloce e buono in poco spazio".
FREQUENZA CONTROLLI PERDITE F-GAS (reg. n°517 UE)
Il regolamento n°517 UE fissa anche i limiti temporali per il controllo delle perdite di F-GAS sulle apparecchiature, la seguente tabella mostra la periodicità per cui devono essere effettuati i controlli delle perdite in funzione del contenuto (espresso in ton/CO2 equivalente).
CALCOLO DELLE TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE
Il calcolo delle tonnellate CO2 equivalente si esegue secondo la formula:
(GWP * kgF-GAS) : 1000 = ton/CO2 eq
dove: GWP (global warning potential) è la pericolosità del gas in questione rispetto all’ambiente e identifica i kg di CO2 che corrispondono all’immissione in atmosfera di un kg di un determinato F-GAS (es. R410A GWP=2088) kgF-GAS sono il quantitativo di F-GAS espresso in chilogrammi contenuti all’interno dell’apparecchiatura 1000 è il fattore di conversione da chilogrammi a tonnellate.
CONTROLLO DELLE PERDITE SU QUALI APPARECCHIATURE?
a) Apparecchiature fisse di refrigerazione;
b) Apparecchiature fisse di condizionamento;
c) Pompe di calore fisse;
d) Apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e) Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
f) Commutatori elettrici;
g) Cicli Rankine a fluido organico.
NON SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PERDITE
Le apparecchiature etichettate ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente. I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite ai sensi del presente articolo purché rispettino una delle condizioni seguenti: presentino un tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali; siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; o contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra *Gli obblighi di controllo perdite per le apparecchiature di protezione antincendio sono considerati soddisfatti se sussiste un regime di controllo vigente conforme alle norme ISO 14520 o EN 1500.
ABROGAZIONE: REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’art. 6 del regolamento (UE) n.517/2014, le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica alla Banca dei Dati. La banca dei dati sostituisce l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, ma questi devono essere conservati per almeno 5 anni!
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL MANCATO CONTROLLO DELLE PERDITE DELLE APPARECCHIATURE.
L'articolo 4 applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a
Articolo 4
15.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di F-gas, secondo le scadenze e le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento (UE) n.517/2014. L'art. 4 del regolamento europeo, volto a disciplinare i controlli delle perdite, dispone (al paragrafo 1) che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Sono invece esclusi dai controlli, alle condizioni indicate dalla medesima norma, le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-gas in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente e i commutatori elettrici. Tale disposizione si applica (in virtù del paragrafo 2) agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- apparecchiature fisse di refrigerazione; apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; pompe
di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio (lettere da a) a d));
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (lettera e));
- commutatori elettrici (lettera f);
- cicli Rankine a fluido organico (lettera g).
Il paragrafo 3 di tale articolo definisce le frequenze con cui devono essere effettuati i controlli in questione. Si fa notare che nel vigente sistema sanzionatorio recato dal D.Lgs. 26/2013, viene previsto (dall'art. 3, comma 1) che l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro. L'importo massimo previsto dalla norma in esame è quindi decisamente inferiore a quello richiamato. Nella relazione tecnica ciò viene giustificato alla luce del fatto che si tratta "di una fattispecie sanzionatoria che riprende solo in parte quanto disposto all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 26/2013".
L'articolo 5 introduce sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 100.000 euro. L'articolo 5 del regolamento n. 517 disciplina una serie di obblighi per i soggetti che, in virtù dell'art. 4, paragrafo 2 (vedi sopra), del medesimo regolamento, sono tenuti al controllo delle perdite. Gli obblighi introdotti (che riguardano la predisposizione, nell'apparecchiatura, di un sistema di rilevamento delle perdite) non si riferiscono però a tutti i soggetti contemplati, ma solo agli operatori delle apparecchiature che contengono F-gas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente. Per ognuno degli obblighi previsti dai quattro paragrafi dell'art. 5 del regolamento viene prevista la medesima sanzione, nell'importo minimo e massimo precedentemente indicato. Si fa notare che nel vigente sistema sanzionatorio, la corrispondente sanzione è contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 26/2013, che sanziona (tra l'altro) il mancato rispetto del paragrafo 3 dell'art. 3 del "vecchio" regolamento (n. 842/2006), che prevede, in particolare, che gli operatori delle applicazioni di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiore a 300 chilogrammi devono installare sistemi di rilevamento delle perdite.
La nostra azienda e i nostri tecnici sono certificati dal Ministero dell’ambiente e iscritta al Registro Telematico Nazionale con certificazione f-gas. A tal proposito la Ortiz Victor S.r.l offre un servizio di manutenzione e controllo periodico delle perdite di gas delle apparecchiature, effettuato dal nostro personale tecnico certificato. Per info e consulenza 📧 ortizvictorsrl@hotmail.com - ☎️ 080.572 2068 -📱 393.9066626 - 393.9087069.
Inserita il 09/01/2020 12:02:22 da fonte/autore Staff Ortiz Victor Srl
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